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C.M. 25/03/1994 n. 13/Ea) l'occupazione, in questo caso, non consiste in un "facere" dell'occupante che si concretizza nella costruzione e nel mantenimento sul suolo pubblico di un'opera o, comunque, nel tenere nella propria disponibilità un'area pubblica, ma nell'impedire ad altri un eventuale "facere" costituente la violazione o il disturbo delsuo diritto; b) la tassazione dell'occupazione prescinde dalla disciplina prevista per passi carrabili; la tariffa applicabile è la risultante della riduzione, comunque, apportata alla misura ordinaria entro il limite massimo del 90 per cento. - Agevolazioni. Per la tassazione dei passi carrabili, particolare rilievo meritano le disposizioni agevolative previste dai commi 9 e 10. Il nono comma stabilisce la riduzione fino al 10 per cento della tariffa ordinaria, prevista per la categoria di riferimento dell'occupazione, nella ipotesi in cui il passo carrabile, costruito direttamente dal Comune o dalla Provincia, non sia utilizzabile sulla base di elementi di carattere oggettivo e, di fatto, non sia utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela o di affinità o da qualsiasi altro rapporto. Analizzando la suddetta disposizione emerge, in primo luogo, che le condizioni per potersi applicare l'agevolazione sono: a) che il passo carrabile costituisca, come innanzi si è detto, un'occupazione necessitata, cioè effettuata direttamente dall'ente impositore, senza previo consenso del proprietario dell'immobile servito; ciò significa che, ai fini dell'agevolazione, non assumono alcuna rilevanza i passi carrabili costruiti, direttamente o indirettamente, dal proprietario a seguito di richiesta avanzata dallo stesso al Comune o alla Provincia; b) che il passo carrabile non possa essere oggettivamente utilizzato (ad esempio, non possesso di alcun veicolo) e, di fatto, non sia utilizzato da alcuno, se non in via del tutto occasionale, per accedere alla proprietà cui afferisce. Ovviamente, se si tratta di passo carrabile in uso condominiale, l'applicazione dell'agevolazione va risolta soltanto a vantaggio di colui che, obbligato al pagamento della tassa (perchè in possesso nell'ambito del fabbricato condominiale di un box o di un posto macchina) si trovi nelle condizioni innanzi descritte. In secondo luogo, sempre a proposito del nono comma, occorre far presente che la misura di riduzione della tariffa al 10 per cento si cumula con quella ordinaria prevista in via generale per tutti i passi carrabili dal sopracitato terzo comma dell'art. 44, nel senso che, in tale specifica ipotesi, la riduzione di tariffa, comunque,deve essere del 50 per cento e può arrivare fino ad un massimo del 90 per cento. Il decimo comma prevede la riduzione della tariffa ordinaria fino al 30 per cento per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti. In particolare, per quanto concerne tale disposizione, va precisato che anche la riduzione di tariffa stabilita per questa ipotesi di occupazione si cumula con la misura di cui alprecedente terzo comma dell'articolo in esame. - Affrancazioni del tributo. Quanto poi alla disposizione di cui all'undicesimo comma, concernente l'affrancazione del tributo su richiesta del contribuente, e secondo la quale la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta con il pagamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo, va fatto presente quanto segue: a) la norma che regola detta affrancazione dal tributo ha indubbiamente carattere oggettivo, come si evince non solo dall'uso della parola "definitivamente", ma anche da una interpretazione logica della medesima norma. Ciò significa, quindi, che essa è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e, pertanto, non vienemeno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile cui afferisce; b) l'affrancazione consegue ad una richiesta espressa del contribuente e si sostanziain un provvedimento di attestazione che naturalmente segue le sorti dell'immobile; c) l'affrancazione è un diritto del contribuente; come tale, pertanto, è sottratto alla discrezionalità delle singole amministrazioni e può essere esercitato inqualsiasi momento; d) l'esercizio del diritto nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione quanto dovuto per detto anno. Oltre alla possibilità di esercizio del diritto di affrancazione, l'undicesimo comma prevede, per i contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, la facoltà di ottenerne l'abolizione con apposita domanda rivolta al Comune o alla Provincia. Come condizione, però, la norma pone a carico del richiedente le spese per la messa in pristino dell'assetto stradale. A tale riguardo è opportuno aggiungere che, come l'affrancazione, anche l'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dall'ente impositore, con o senza consenso del proprietario dell'immobile servito, oppure dallo stesso contribuente, previo rilascio di apposito atto di concessione da parte del predetto ente. Anche in tale ipotesi, ovviamente, èdovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di abolizione. Sempre in materia di passi carrabili va, infine, fatto presente che anche i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso ai fondi rustici sono soggetti a tassazione con le medesime modalità innanzi esposte, non essendo stata reiterata nel Decreto legislativo in esame la norma che ne consentiva l'esonero. - Mezzi di trasporto pubblico (taxi). L'ultimo comma dell'art. 44, il dodicesimo, disciplina le occupazioni di suolo pubblico realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dai Comuni e dalle Province e stabilisce che la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. Diversamente dalla previgente disciplina che prevedeva un meccanismo d'imposizione correlato anche alla tassa di possesso degli autoveicoli, la determinazione del tributo rientra nelle regole ordinarie di tassazione, consistenti nell'applicazione della misura di tariffa ordinaria, prevista per la categoria di riferimento dell'occupazione alla superficie risultante dall'atto di concessione. Dal disposto del dodicesimo comma discende quanto segue: a) qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto; b) qualora il posto sia concesso a un soggetto persona fisica, l'occupazione tassabile è quella corrispondente alla superficie contrassegnata con il numero del posto; se più sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, più sono le tassazioni che devono essere operate, ciascuna autonomamente; c) qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti. - Occupazioni temporanee. L'art. 45 reca la disciplina delle occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche. Il primo comma, pur mantenendo fermi i principi generali della commisurazione della tassa alla superficie occupata e della graduazione della tariffa in rapporto all'importanza dell'area di riferimento dell'occupazione, introduce in materia un sostanziale elemento di novità rispetto alla normativa previgente in quanto elimina il criterio di tassazione riferito a giorno e inserisce quello della determinazione del tributo in rapporto ai tempi di occupazione. In particolare, il primo comma dispone che la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, terzo comma, in rapporto alla durata delle occupazioni. Aggiunge inoltre che i tempi di occupazione e le tariffe corrispondenti sono deliberati dal Comune o dalla Provincia ed esposti nel regolamento. Aggiunge, altresì che, in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa va ridotta in misura compresa tra il 20 e il 50 per cento di quella fissata in via ordinaria. Il successivo secondo comma dello stesso articolo stabilisce che la tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa indicate nel medesimo comma in corrispondenza delle singole classi di Comuni o conriferimento al suolo Provinciale. Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 emerge quanto segue: a) che il tempo di occupazione, indipendentemente dal periodo complessivo risultante dall'atto di autorizzazione, va determinato nell'arco di un giorno, essendo la misura di tariffa rapportata a tale durata massima; b) che il tempo di occupazione va espresso in ore o in fasce orarie, tenendo conto, ovviamente, del beneficio economico ritraibile dall'occupazione medesima; c) che, sulla base di quanto precisato nelle precedenti lettere, la tariffa può essere determinata, oltre che in via generale, anche per specifiche ipotesi di occupazione; d) la disciplina dei tempi di occupazione con le misure di tariffa corrispon denti deve essere espressamente prevista dal regolamento. A titolo esemplificativo si individuano alcuni criteri che possono essere tenuti presenti nella predisposizione del regolamento. Comune di 1ª classe che abbia deliberato una misura di tariffa giornaliera di lire 6.000 al mq per le occupazioni realizzate in strade di prima categoria, lire4.000 per le strade di seconda categoria e lire 1.800 per le strade di terza categoria. - 1º ipotesi di carattere generale: -determinazione della misura di tassazione per ogni ora di occupazione ripartendo, rispettivamente, le tariffe di lire 6.000, lire 4.000 e lire 1.800 nelle 24 ore: quindi, la tariffa corrispondente a un'ora di occupazione sarebbe di lire 250 al mq per una strada di prima categoria, di lire 166,666 per una strada di seconda categoria e lire 75 per una strada di terza categoria. - 2º ipotesi di carattere generale riferita alla determinazione delle misure di tariffa per fasceorarie: -occupazioni di prima categoria: fascia oraria dalle ore 8 alle ore 12: misura di tariffa per complessive quattro ore: lire 3.000 al mq; fascia oraria dalle ore 12 alle ore 16: misura di tariffa per complessive quattro ore: lire 2.000 al mq; fasciaoraria dalle ore 16 in poi: misura di tariffa complessivamente applicabile: lire 1.000 al mq; -occupazioni di seconda categoria: fascia oraria dalle ore 8 alle ore 12: misura di tariffa per complessive quattro ore: lire 2.000 al mq; fascia oraria dalle ore 12 alle ore 16: misura di tariffa per complessive quattro ore: lire 1.500 al mq; fascia oraria dalle ore 16 in poi: misura di tariffa complessivamente applicabile: lire 500; -occupazioni di terza categoria: fascia oraria dalle ore 8 alle ore 12: misura di tariffa per complessive quattro ore: lire 900 al mq; fascia oraria dalle ore 12 alle ore 16: misura di tariffa per complessive quattro ore: lire 600 al mq; fascia orariadalle ore 16 in poi: misura di tariffa complessivamente applicabile: lire 300 al mq. - 3º ipotesi di carattere specifico riferita alla determinazione dalle misure di tariffa per fasce orarie. - Occupazioni realizzate da: - bar, ristoranti, alberghi, ambulanti, esercizi commerciali: a) fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 12; tariffa per complessive quattro ore: -1ª categoria lire 3.000 al mq; 2ª categoria lire 2.000 al mq; 3ª catego ria lire 900 al mq; b) fascia oraria compresa tra le ore 12 e le ore 16; tariffa per complessive quattroore: -1ª categoria lire 2.000 al mq; 2ª categoria lire 1.500 al mq; 3ª categoria lire 600 al mq; c) fascia oraria dalle ore 16 in poi: tariffa complessivamente applicabile: - 1ª categoria lire 1.000 al mq; 2ª categoria lire 500 al mq; - 3ª categoria lire 300 al mq. Ovviamente, sulle misure di tariffa indicate nelle esemplificazioni sopra riportate vanno applicate tutte le riduzioni e gli aumenti previsti dalla normativa inmateria. |
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